Art. 958.
(Indicazioni della lettera di trasporto).
La lettera di trasporto deve essere datata e sottoscritta da chi la
rilascia e deve enunciare:
a) il nome e il domicilio del vettore;
b) il nome e il domicilio del mittente;
c) il luogo di destinazione e, quando la lettera e' nominativa, il
nome e il domicilio del destinatario;
d) la natura, la qualita' e la quantita' delle cose da trasportare,
nonche' il numero, il peso e le dimensioni dei colli e le marche che
li contrassegnano;
e) lo stato apparente delle merci ovvero degli imballaggi;
f) il luogo e la data di caricazione;
g) il prezzo del trasporto, nonche' la data e il luogo del
pagamento e la persona che deve eseguirlo;
h) il prezzo delle cose e l'ammontare delle spese, se il trasporto
e' fatto contro assegno;
i) l'eventuale valore dichiarato;
l) i documenti consegnati al vettore in accompagnamento della
lettera;
m) la durata del trasporto e l'indicazione sommaria della via da
seguire, se sono state convenute.