(Codice della navigazione-art. 958)
                              Art. 958. 
              (Indicazioni della lettera di trasporto). 
 
  La lettera di trasporto deve essere datata e sottoscritta da chi la
rilascia e deve enunciare: 
  a) il nome e il domicilio del vettore; 
  b) il nome e il domicilio del mittente; 
  c) il luogo di destinazione e, quando la lettera e' nominativa,  il
nome e il domicilio del destinatario; 
  d) la natura, la qualita' e la quantita' delle cose da trasportare,
nonche' il numero, il peso e le dimensioni dei colli e le marche  che
li contrassegnano; 
  e) lo stato apparente delle merci ovvero degli imballaggi; 
  f) il luogo e la data di caricazione; 
  g) il prezzo  del  trasporto,  nonche'  la  data  e  il  luogo  del
pagamento e la persona che deve eseguirlo; 
  h) il prezzo delle cose e l'ammontare delle spese, se il  trasporto
e' fatto contro assegno; 
  i) l'eventuale valore dichiarato; 
  l) i documenti  consegnati  al  vettore  in  accompagnamento  della
lettera; 
  m) la durata del trasporto e l'indicazione sommaria  della  via  da
seguire, se sono state convenute.