(Codice della navigazione-art. 960)
                              Art. 960. 
         (Efficacia probatoria della lettera di trasporto). 
 
  Le indicazioni della lettera di trasporto relative  al  numero,  al
peso  e  alle  dimensioni  dei  colli,  nonche'  allo   stato   degli
imballaggi, fanno fede fino a prova contraria; quelle  relative  alla
natura, alla qualita' e alla quantita' nonche' allo stato delle  cose
non fanno prova contro il vettore a meno che siano  state  verificate
da lui alla presenza del mittente e la verifica consti dalla  lettera
di trasporto, ovvero si tratti di  indicazioni  relative  allo  stato
apparente delle cose.