Art. 960.
(Efficacia probatoria della lettera di trasporto).
Le indicazioni della lettera di trasporto relative al numero, al
peso e alle dimensioni dei colli, nonche' allo stato degli
imballaggi, fanno fede fino a prova contraria; quelle relative alla
natura, alla qualita' e alla quantita' nonche' allo stato delle cose
non fanno prova contro il vettore a meno che siano state verificate
da lui alla presenza del mittente e la verifica consti dalla lettera
di trasporto, ovvero si tratti di indicazioni relative allo stato
apparente delle cose.