(Codice della navigazione-art. 961)
                              Art. 961. 
               (Originali della lettera di trasporto). 
 
  La lettera di trasporto  e'  emessa  in  tre  originali.  Il  primo
originale porta  l'indicazione  «per  il  vettore»,  e'  firmato  dal
mittente e deve  essere  consegnato  al  vettore;  il  secondo  porta
l'indicazione « per il destinatario », e' firmato dal mittente e  dal
vettore ed accompagna le cose trasportate; il terzo  e'  firmato  dal
vettore e da  questo  consegnato  al  mittente  dopo  aver  preso  in
consegna le cose da trasportare. 
 
  L'originale  rilasciato  al  mittente  attribuisce  al  possessore,
legittimato a norma dell'articolo 964, il diritto alla consegna delle
merci che vi sono  specificate,  il  possesso  delle  medesime  e  il
diritto di disporne mediante disposizione del titolo.