Art. 961.
(Originali della lettera di trasporto).
La lettera di trasporto e' emessa in tre originali. Il primo
originale porta l'indicazione «per il vettore», e' firmato dal
mittente e deve essere consegnato al vettore; il secondo porta
l'indicazione « per il destinatario », e' firmato dal mittente e dal
vettore ed accompagna le cose trasportate; il terzo e' firmato dal
vettore e da questo consegnato al mittente dopo aver preso in
consegna le cose da trasportare.
L'originale rilasciato al mittente attribuisce al possessore,
legittimato a norma dell'articolo 964, il diritto alla consegna delle
merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il
diritto di disporne mediante disposizione del titolo.