Art. 962.
(Forma e trasferimento dell'originale della lettera di trasporto
rilasciato al mittente).
L'originale della lettera di trasporto rilasciato al mittente puo'
essere al portatore, all'ordine o nominativo.
Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli
effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al
portatore, all'ordine o nominativi.
Tuttavia per l'emissione e il trasferimento della lettera di
trasporto nominativa non e' richiesta l'annotazione nel registro
dell'emittente, previsto dagli articoli 2022 e seguenti del codice
civile.