(Codice della navigazione-art. 962)
                              Art. 962. 
(Forma e trasferimento  dell'originale  della  lettera  di  trasporto
                      rilasciato al mittente). 
 
  L'originale della lettera di trasporto rilasciato al mittente  puo'
essere al portatore, all'ordine o nominativo. 
 
  Il trasferimento di questo originale si opera nei modi  e  con  gli
effetti previsti dal  codice  civile  per  i  titoli  di  credito  al
portatore, all'ordine o nominativi. 
 
  Tuttavia per  l'emissione  e  il  trasferimento  della  lettera  di
trasporto nominativa non  e'  richiesta  l'annotazione  nel  registro
dell'emittente, previsto dagli articoli 2022 e  seguenti  del  codice
civile.