Art. 964.
(Legittimazione del possessore della lettera di trasporto).
Il possessore dell'originale trasferibile della lettera di
trasporto e' legittimato all'esercizio del diritto menzionato nel
titolo in base alla presentazione del titolo stesso o a una serie
continua di girate ovvero per effetto dell'intestazione a suo favore,
a seconda che il titolo sia al portatore, all'ordine o nominativo.