(Codice della navigazione-art. 964)
                              Art. 964. 
     (Legittimazione del possessore della lettera di trasporto). 
 
  Il  possessore  dell'originale  trasferibile   della   lettera   di
trasporto e' legittimato all'esercizio  del  diritto  menzionato  nel
titolo in base alla presentazione del titolo stesso  o  a  una  serie
continua di girate ovvero per effetto dell'intestazione a suo favore,
a seconda che il titolo sia al portatore, all'ordine o nominativo.