Art. 587. (Art. 132 del Testo Unico) Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 132 del Testo Unico per la guida in stato di ebbrezza, al contravventore non sara' consentito di proseguire il viaggio alla guida del veicolo; questo, se del caso, potra' essere fatto pilotare fino alla piu' vicina autorimessa rimanendo in consegna ai proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.