Art. 635 
               Requisiti generali per il reclutamento 
 
  1. Per il reclutamento nelle  Forze  armate  occorrono  i  seguenti
requisiti generali: 
    a) essere cittadino italiano; 
    b) essere in possesso di adeguato titolo di studio; 
    c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica  e  attitudinale
al servizio militare incondizionato; 
    d) rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento; 
    e) godere dei diritti civili e politici; 
    f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
    g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    i) avere tenuto condotta incensurabile; 
    l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle  istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato; 
    m) avere compiuto il 18° anno di eta', fermo restando: 
      1) quanto previsto dall'articolo 711; 
      2) la possibilita' di presentare la domanda  di  partecipazione
al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di  eta',
acquisito il consenso di chi esercita la potesta'; 
    n) esito negativo agli accertamenti diagnostici  per  l'abuso  di
alcool, per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo
non terapeutico. 
  2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono
accertati d'ufficio dall'amministrazione. 
  3. Requisiti ulteriori  sono  previsti  dalle  norme  del  presente
codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle  varie
categorie di militari, fra  cui  quelli  previsti  per  il  personale
dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. 
 
          Note all'art. 635: 
             - Il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente della
          Repubblica 15 luglio 1988,  n.  574  (Norme  di  attuazione
          dello statuto speciale per la regione  Trentino-Alto  Adige
          in materia di uso  della  lingua  tedesca  e  della  lingua
          ladina  nei  rapporti  dei  cittadini   con   la   pubblica
          amministrazione e nei procedimenti giudiziari.), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1989, n. 105,  e'  il
          seguente: 
             «Art. 33. - 1. Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto
          delle norme del presente decreto da parte  delle  Forze  di
          polizia indicate all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n.
          121, nel reclutamento del personale deve essere  riservata,
          in  base  al  fabbisogno  di   personale   occorrente   per
          l'espletamento dei compiti di  istituto,  una  aliquota  di
          posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della
          lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta
          dal  possesso  dell'attestato  previsto  dall'art.  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.
          752, e successive modificazioni. 
             2. Nelle corrispondenti prove selettive viene  applicata
          la disposizione dell'art. 20  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  e  successive
          modificazioni. 
             3. Gli arruolati a norma del comma 1  vengono  destinati
          nei comandi e uffici della provincia di Bolzano o in quelli
          aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti
          ad altra sede se non a domanda o per motivate  esigenze  di
          servizio. 
             4. Ove non venga coperta l'aliquota di cui al  comma  1,
          per il personale destinato a prestare servizio in provincia
          di Bolzano debbono essere organizzati corsi di preparazione
          linguistica  alle  prove  d'esame  per   il   conseguimento
          dell'attestato di cui al comma 1. 
             5.  Il  Ministero  dell'interno  seguira'  la  direttiva
          politica di mantenere in provincia di Bolzano  i  cittadini
          dei  diversi  gruppi  linguistici   della   provincia   che
          entrassero a far parte delle forze dell'ordine, fatte salve
          eventuali sanzioni disciplinari individuali che  comportino
          il trasferimento.».