Art. 642 Revoca e sospensione dei concorsi 1. L'amministrazione, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ha facolta' di: a) revocare il bando di concorso; b) sospendere o rinviare le prove concorsuali; c) modificare il numero dei posti messi a concorso; d) sospendere l'ammissione ai corsi di formazione iniziale.