Art. 642
                  Revoca e sospensione dei concorsi

1.   L'amministrazione,   per   sopravvenute  esigenze  di  interesse
pubblico, ha facolta' di:
a) revocare il bando di concorso;
b) sospendere o rinviare le prove concorsuali;
c) modificare il numero dei posti messi a concorso;
d) sospendere l'ammissione ai corsi di formazione iniziale.