Art. 644 Commissioni di concorso 1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari sono presiedute e formate da personale in servizio della rispettiva Forza armata, con l'intervento, se necessario, di uno o piu' esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione, salvo quanto diversamente disposto dal bando.