Art. 644
                       Commissioni di concorso

1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei
militari  sono  presiedute  e  formate da personale in servizio della
rispettiva  Forza  armata,  con l'intervento, se necessario, di uno o
piu'  esperti  nelle  materie  o  prove oggetto di valutazione, salvo
quanto diversamente disposto dal bando.