Art. 729 
 
                        Esecuzione di ordini 
 
1. Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso
di responsabilita' ed esattezza, nei limiti stabiliti  dal  codice  e
dal regolamento, nonche'  osservando  scrupolosamente  le  specifiche
consegne e le disposizioni di servizio. In particolare egli deve: 
a)  astenersi  da  ogni  osservazione,  tranne  quelle  eventualmente
necessarie per la corretta esecuzione di quanto ordinato; 
b) obbedire all'ordine ricevuto da un superiore dal quale non dipende
direttamente, informandone quanto prima il superiore diretto; 
c) far presente, se sussiste, l'esistenza di contrasto  con  l'ordine
ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo  ordine  e  informare,
appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente
ordine. 
2. Il militare al quale  e'  impartito  un  ordine  che  non  ritiene
conforme alle norme in vigore deve, con spirito di  leale  e  fattiva
partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le
ragioni, ed e' tenuto a eseguirlo se l'ordine e' confermato.  Secondo
quanto disposto dalle norme del  codice,  il  militare  al  quale  e'
impartito un ordine  manifestamente  rivolto  contro  le  istituzioni
dello Stato o la cui esecuzione costituisce  comunque  manifestamente
reato, ha il dovere di non eseguire  l'ordine  e  informare  al  piu'
presto i superiori.