Art. 730 
 
                    Servizi regolati da consegna 
 
1.  La  consegna  e'  costituita  dalle   prescrizioni   generali   o
particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per
l'adempimento di un particolare servizio. 
2. Il militare comandato in servizio regolato da consegna deve essere
perfettamente   a   conoscenza   della   stessa,   deve    osservarla
scrupolosamente e farla osservare  da  tutti.  Egli  non  puo'  farsi
sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato. 
3. Tutti i militari  devono  rispettare  chi  ha  il  dovere  di  far
osservare una consegna  e  devono  agevolarlo  nell'assolvimento  del
compito.