Art. 550. 
                      Disciplina regolamentare 
 
  1. Con regolamento  da  emanarsi  ai  sensi  dell'articolo  41  del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni, sono disciplinati: 
    a) i requisiti generali di  accesso  all'impiego  e  la  relativa
documentazione; 
    b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalita' di svolgimento
delle prove concorsuali, anche  con  riguardo  agli  adempimenti  dei
partecipanti; 
    c)  le  categorie  riservatarie  ed  i  titoli  di  precedenza  e
preferenza per l'ammissione all'impiego; 
    d)  le  procedure  di  reclutamento  tramite  apposite  liste  di
collocamento per le qualifiche previste dalla legge; 
    e)  la  composizione  e   gli   adempimenti   delle   commissioni
esaminatrici. 
  2. In  attesa  dell'emanazione  del  regolamento  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli che seguono. Sono comunque  portate
a compimento le procedure concorsuali attivate alla data  di  entrata
in vigore del regolamento stesso. 
  3. Le nomine, da conferire a seguito delle  procedure  concorsuali,
sono disposte nei limiti dei  posti  vacanti  dopo  la  riduzione  di
organico attuata ai sensi dell'articolo 548, comma 6; esse non  sono,
in  ogni  caso,  effettuate  su  posti  dei  quali  si   preveda   la
soppressione nell'anno scolastico successivo. 
 
          Nota all'art. 550:
             - L'art. 41 del  D.Lgs.  n.  29/1993  prevede  che,  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, siano emanate  norme
          regolamentari  volte  a  disciplinare requisiti e procedure
          per l'accesso all'impiego.