Art. 552. Concorsi per titoli ed esami 1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validita' per i tre anni indicati nei relativi bandi. 2. Nei concorsi per titoli ed esami e' attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami. 3. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte verte su elementi di diritto pubblico; l'altra e' intesa ad accertare il possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie della qualifica da conferire. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Il programma di esame e' determinato dal bando di cui al comma 3 dell'articolo 551. 4. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi e' stabilito con regolamento. 5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e' emanata la tabella di valutazione dei titoli.