Art. 553. Concorso per titoli 1. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti: a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami a posti di segretario o coordinatore amministrativo; b) un servizio di segretario o coordinatore amministrativo negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, prestato per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente. 2. Al concorso medesimo sono ammessi altresi' coloro i quali appartengono alla qualifica immediatamente inferiore, abbiano prestato in tale qualifica servizio di ruolo per almeno cinque anni ed abbiano superato le prove di un concorso ordinario o riservato a posti di segretario o coordinatore amministrativo. 3. La partecipazione ai concorsi per soli titoli e' consentita per due province. 4. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato, mentre i concorrenti gia' compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria ed ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, purche' abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso. 5. A parita' di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente. 6. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. 7. Non si applica alcun limite di eta' per la partecipazione ai concorsi per soli titoli. 8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e' emanata la tabella di valutazione dei titoli. 9. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami, o di precedenti esami, non puo' superare quello spettante per tre anni di servizio. 10. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi. 11. La collocazione nelle graduatorie del concorso per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami ed in quelli per soli titoli. 12. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.
Nota all'art. 553: - Per l'art. 17 del D.L. n. 140/1988 e l'art. 8- bis del D.L. n. 323/1988 si veda la nota all'art. 401.