Art. 554. 
     Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale 
  1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica  sono  effettuate
mediante concorsi provinciali per  titoli,  indetti  annualmente  nei
limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla
base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale
indichera', fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione. 
  2. Ai predetti concorsi e'  ammesso  il  personale  A.T.A.  non  di
ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito,  con
qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali  i  concorsi
sono indetti.  E'  consentita  la  partecipazione  al  solo  concorso
indetto nella provincia in  cui  si  presta  servizio  alla  data  di
pubblicazione del bando. 
  3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno  due
anni di servizio, in tutto o in  parte,  in  qualifiche  superiori  a
quelle per le quali i  concorsi  sono  stati  indetti,  ha  titolo  a
partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore. 
  4. Ai fini della partecipazione ai  concorsi  di  cui  al  presente
articolo si prescinde dal  limite  massimo  di  eta'  previsto  dalle
vigenti disposizioni. 
  5. Le assunzioni nei ruoli della terza  qualifica  sono  effettuate
tramite le apposite  liste  di  collocamento  previste  dalla  legge,
previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle  supplenze
annuali gia' compilate alla data del 5 luglio 1988. 
  6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per
l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore
tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica
istruzione,  con  propria  ordinanza,   sentite   le   organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di  studio
da  ritenere  equivalenti  al  diploma  di  qualifica   professionale
richiesto per l' ammissione al concorso. 
  7. Le graduatorie relative ai concorsi di  cui  al  comma  1  hanno
carattere permanente e sono  integrate  a  seguito  di  ciascuno  dei
successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda  per
la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al  punteggio
complessivo riportato e i concorrenti gia' compresi  in  graduatoria,
ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e
ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei  nuovi
titoli, purche' abbiano presentato apposita  domanda  di  permanenza,
corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso. 
  8. Le nomine sono  disposte,  nei  limiti  dei  posti  disponibili,
secondo  l'ordine  delle   graduatorie   permanenti,   integrate   ed
aggiornate con i criteri sopra indicati.