Art. 556. 
                    Norme particolari di accesso 
  1. Resta salva la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie
presso le pubbliche amministrazioni.  Il  personale  della  quarta  e
della terza qualifica da assumere nei relativi ruoli provinciali,  e'
nominato in ruolo nell'ordine delle graduatorie provinciali compilate
per  il  conferimento  delle  supplenze  annuali,  nei  limiti  delle
aliquote previste. 
  2. Restano salve le riserve e le precedenze previste, per le nomine
a seguito di concorsi, dalle norme vigenti per gli  impiegati  civili
dello Stato. 
  3. Il personale A.T.A. non di ruolo incluso nelle  graduatorie  per
il  conferimento  delle  supplenze   relative   all'anno   scolastico
1986-1987 ha titolo a partecipare ai concorsi ordinari, di  cui  agli
articoli 551, 552 e 553, per l'accesso ai ruoli cui si riferiscono le
singole graduatorie, sulla base dei titoli  di  studio  a  suo  tempo
richiesti per l'inclusione nelle graduatorie stesse. 
  4. Il personale A.T.A. puo' partecipare ai concorsi pubblici per l'
accesso alla qualifica funzionale  immediatamente  superiore,  se  in
servizio in  quella  inferiore  da  almeno  5  anni  senza  demerito,
indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per  l'
accesso alla qualifica funzionale superiore, purche' detto titolo non
sia  specificamente  richiesto  dal  particolare  tipo  di  attivita'
tecnica o specialistica.