Art. 557. Concorsi riservati 1. Una quota del 30% e, rispettivamente, del 40% dei posti disponibili annualmente nei ruoli della quinta e della quarta qualifica e' conferita, mediante concorsi riservati, agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purche' in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianita' di almeno cinque anni di servizio di ruolo, o, a prescindere da tale anzianita', se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono. 2. I concorsi riservati per la quinta qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici. 3. Il concorso riservato per la quarta qualifica e' per titoli, integrato da una o piu' prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto. 4. I bandi sono emanati, con periodicita' biennale, dai provveditori agli studi, sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.