Art. 560. 
                 Adempimenti degli immessi in ruolo 
 
  1. Per la nomina in prova, il periodo di prova, la nomina in  ruolo
e  gli   adempimenti   connessi   con   la   nomina,   al   personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario si  applicano  le  disposizioni
che, per la generalita'  dei  dipendenti  civili  dello  Stato,  sono
recate dal testo unico approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 7  della  legge  22
agosto 1985 n. 444. 
  2. Il personale di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito
di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo,  puo'
chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell' effettuazione
del relativo periodo di prova, per un periodo  non  superiore  a  due
anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla  data
di effettiva assunzione in servizio. 
  3. Sono aboliti i rapporti informativi  ed  i  giudizi  complessivi
annuali. 
 
          Nota all'art. 560:
             - Le disposizioni recate dal testo unico  approvato  con
          D.P.R. n.  3/1957 in materia di nomina in prova, periodo di
          prova,  nomina  in  ruolo  ed adempimenti connessi, sono le
          seguenti:
             "Art. 9. (Nomina in prova). - I vincitori  del  concorso
          conseguono  la  nomina  in  prova,  che  viene disposta con
          decreto  del  Ministro,  salvo  che  la   legge   prescriva
          diversamente.
             La  nomina  dell'impiegato  che  per giustificato motivo
          assume  servizio  con  ritardo  sul   termine   prefissogli
          decorre,  agli  effetti economici, dal giorno in cui prende
          servizio.
             Colui  che  ha  conseguito  la  nomina,  se  non  assume
          servizio   senza   giustificato  motivo  entro  il  termine
          stabilito, decade dalla nomina".
             "Art. 10. (Periodo di prova). - Il periodo di  prova  ha
          la durata di sei mesi.
             L'impiegato  in  prova svolge le mansioni affidaegli nei
          vari servizi ai quali viene applicato . . .. e frequenta  i
          corsi di formazione istituiti dall'amministrazione.
             Compiuto  il  periodo  di prova, l'impiegato consegue la
          nomina in ruolo con decreto del Ministro,  previo  giudizio
          favorevole  del consiglio di amministrazione, fondato anche
          sulle relazioni dei capi dei  servizi  ai  quali  e'  stato
          applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati.
          Nel  caso  di  giudizio  sfavorevole il periodo di prova e'
          prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali,  ove  il
          giudizio  sia  ancora  sfavorevole, il ministro dichiara la
          risoluzione del rapporto di impiego con  decreto  motivato.
          In  tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a due
          mensilita' del trattamento relativo al periodo di prova.
             Qualora entro tre mesi dalla  scadenza  del  periodo  di
          prova  non  sia  intervenuto  un  provvedimento  di proroga
          ovvero  un  giudizio  sfavorevole,  la  prova  si   intende
          conclusa favorevolmente.
             E'  esonerato  dal  periodo  di  prova  il vincitore del
          concorso che provenga da una carriera corrispondente  della
          stessa  o  di  altra amministrazione, presso la quale abbia
          superato  il  periodo  di  prova  e  disimpegnato  mansioni
          analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.
          L'amministrazione ha facolta' di obbligarlo a frequentare i
          corsi di formazione.
             Per  l'impiegato  nominato in ruolo il servizio di prova
          e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti".
            "Art. 11. (Promessa solenne e giuramento). - L'impiegato,
          all'atto dell'assunzione in prova, deve  fare,  davanti  al
          capo  dell'ufficio o ad un suo delegato, in presenza di due
          testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:
              'Prometto  di  essere  fedele   alla   Repubblica,   di
          osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato,
          di  adempiere  ai  doveri  del  mio  ufficio nell'interesse
          dell'amministrazione per il pubblico bene'.
             Prima di assumere servizio  di  ruolo  l'impiegato  deve
          prestare  giuramento  davanti al capo dell'ufficio, o ad un
          suo delegato, in presenza  di  due  testimoni,  secondo  la
          formula seguente:
              'Giuro  di  essere fedele alla Repubblica, di osservare
          lealmente la  Costituzione  e  le  leggi  dello  Stato,  di
          adempiere   ai   doveri   del  mio  ufficio  nell'interesse
          dell'amministrazione per il pubblico bene'.
             La promessa solenne e il giuramento non si ripetono  nel
          caso di passaggio ad altro impiego.
             Il   rifiuto  di  prestare  la  promessa  solenne  o  il
          giuramento importa la decadenza dall'impiego".
             - L'art. 7 della legge n. 444/1985 cosi' recita:
             "Art.  7.  (Autorizzazione   a   bandire   concorsi   in
          particolari  settori).  -  Le  amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, di cui all'unita tabella B),
          sono autorizzate a bandire, entro il termine perentorio  di
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  concorsi  ordinari  per  l'assunzione  di
          personale  nel  numero,  nelle  qualifiche  o  categorie, o
          profili professionali e per le circoscrizioni  territoriali
          indicate nella tabella medesima.
             Ai  fini  della  copertura dei posti disponibili, di cui
          alla allegata tabella B), il servizio prestato con rapporto
          convenzionato per almeno un anno  presso  l'amministrazione
          dello  Stato  costituisce titolo di preferenza a parita' di
          merito.
             Ultimate le prove di concorso, le amministrazioni di cui
          al  primo  comma  procederanno a nominare immediatamente in
          prova e ad immettere in  servizio  gli  idonei  nell'ordine
          della  graduatoria,  man  mano che si verificano cessazioni
          dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla  data  del
          1› aprile 1984.
             Ai   fini   della   graduatoria  nei  pubblici  concorsi
          costituisce titolo di preferenza, a parita' di merito e per
          le qualifiche fino alla quarta o categorie  corrispondenti,
          lo  stato  di  disoccupazione  non  inferiore  a  sei  mesi
          risultante dalla iscrizione presso  le  apposite  liste  di
          collocamento.  Tale titolo di preferenza viene inserito, ai
          fini di cui sopra, dopo il numero 16  di  cui  all'art.  5,
          comma  quarto,  del  testo  unico  approvato con decrto del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
             La presentazione dei documenti  di  rito  attestanti  il
          possesso   dei   requisiti   richiesti   per   l'ammissione
          all'impiego pubblico dovra' avvenire entro il primo mese di
          servizio.
             I nuovi assunti saranno invitati a  regolarizzare  entro
          trenta  giorni,  a  pena  di  decademza,  la documentazione
          incompleta o affetta da vizio sanabile.
             I  provvedimenti  di   nomina   saranno   immediatamente
          esecutivi,  salva  la  sopravvenienza  di inefficacia se la
          Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio
          rese fino alla comunicazione della  ricusazione  del  visto
          devono essere comunque compensate.
             La procedura prevista dal presente articolo viene estesa
          altresi',  a  partire dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, a  tutti  i  procedimenti  di  concorso  di
          assunzione   nelle   amministrazioni   statali,   anche  ad
          ordinamento autonomo".