(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 640)
                              Art. 640. 
                      (Rigetto della domanda). 
  Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la  domanda,
dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente,  invitandolo
a provvedere alla prova. 
 
  Se il ricorrente non risponde all'invito o non  ritira  il  ricorso
oppure se la domanda non e' accoglibile, il giudice  la  rigetta  con
decreto motivato. 
 
  Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda,  anche
in via ordinaria.