(Codice della navigazione-art. 965)
                              Art. 965. 
(Responsabilita' dell'esercente per danni a terzi sulla superficie). 
 
  L'esercente risponde dei danni cagionati dall'aeromobile a  persone
ed a beni sulla  superficie,  anche  per  causa  di  forza  maggiore,
dall'inizio delle manovre  per  l'involo  al  termine  di  quelle  di
approdo. 
 
  Tuttavia la responsabilita' e' esclusa: a) quando l'esercente provi
che i danni sono stati volontariamente  prodotti,  senza  connessione
con l'esercizio dell'aeromobile, da persone estranee  all'equipaggio,
che si trovano a bordo, e che egli medesimo e  i  suoi  dipendenti  e
preposti non hanno potuto impedirli; b) quando l'esercente provi  che
i danni sono stati causati da colpa del danneggiato.