(Codice della navigazione-art. 966)
                              Art. 966. 
                (Concorso di colpa del danneggiato). 
 
  Se il fatto del danneggiato  ha  concorso  a  cagionare  il  danno,
l'ammontare del risarcimento e' diminuito secondo la  gravita'  della
colpa e l'entita' delle sue conseguenze. 
 
  Il risarcimento non e'  dovuto  per  i  danni  che  il  danneggiato
avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.