Art. 966.
(Concorso di colpa del danneggiato).
Se il fatto del danneggiato ha concorso a cagionare il danno,
l'ammontare del risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della
colpa e l'entita' delle sue conseguenze.
Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il danneggiato
avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.