(Codice della navigazione-art. 967)
                              Art. 967. 
               (Limite del risarcimento complessivo). 
 
  Il  risarcimento  complessivo,  dovuto  dall'esercente   ai   sensi
dell'articolo 965, e' limitato per ogni accidente  ad  una  somma  di
lire trecento per chilogramma del peso dell'aeramobile con il  carico
totale  massimo,  secondo   le   indicazioni   del   certificato   di
navigabilita' o di collaudo. 
 
  Quando  la  somma  fissata  in  base  al  peso  dell'aeromobile  e'
inferiore a  settecentocinquantamila  lire  ovvero  superiore  a  due
milioni  e  cinquecentomila  lire   l'esercente   risponde   fino   a
concorrenza di tali somme. Se il danno proviene da un  aeromobile  da
turismo o da un aliante, il limite minimo e' ridotto  a  trecentomila
lire.