Art. 967.
(Limite del risarcimento complessivo).
Il risarcimento complessivo, dovuto dall'esercente ai sensi
dell'articolo 965, e' limitato per ogni accidente ad una somma di
lire trecento per chilogramma del peso dell'aeramobile con il carico
totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di
navigabilita' o di collaudo.
Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile e'
inferiore a settecentocinquantamila lire ovvero superiore a due
milioni e cinquecentomila lire l'esercente risponde fino a
concorrenza di tali somme. Se il danno proviene da un aeromobile da
turismo o da un aliante, il limite minimo e' ridotto a trecentomila
lire.