(Codice della navigazione-art. 968)
                              Art. 968. 
                      (Concorso dei creditori). 
 
  I creditori per danni derivati da sinistri alle persone concorrono,
entro il  limite  massimo  di  duecentocinquantamila  lire  per  ogni
persona, sui  due  terzi  della  somma  alla  quale  e'  limitato  il
risarcimento complessivo dovuto dall'esercente; i creditori per danni
alle cose concorrono sul terzo rimanente. 
 
  Tuttavia, se  l'ammontare  dei  crediti  per  danni  alle  cose  e'
inferiore a detto terzo, sul  residuo  di  tale  somma  concorrono  i
creditori per sinistri  alle  persone  entro  il  limite  individuale
massimo indicato. Parimenti, se l'ammontare dei crediti per  sinistri
alle persone e' inferiore ai due terzi, sul  residuo  di  tale  somma
concorrono i creditori per danni alle cose.