Art. 968.
(Concorso dei creditori).
I creditori per danni derivati da sinistri alle persone concorrono,
entro il limite massimo di duecentocinquantamila lire per ogni
persona, sui due terzi della somma alla quale e' limitato il
risarcimento complessivo dovuto dall'esercente; i creditori per danni
alle cose concorrono sul terzo rimanente.
Tuttavia, se l'ammontare dei crediti per danni alle cose e'
inferiore a detto terzo, sul residuo di tale somma concorrono i
creditori per sinistri alle persone entro il limite individuale
massimo indicato. Parimenti, se l'ammontare dei crediti per sinistri
alle persone e' inferiore ai due terzi, sul residuo di tale somma
concorrono i creditori per danni alle cose.