(Codice della navigazione-art. 969)
                              Art. 969. 
               (Riduzione proporzionale dei crediti). 
 
  Quando l'ammontare complessivo del risarcimento  dovuto  ai  terzi,
che hanno sofferto danni nello  stesso  accidente,  supera  i  limiti
previsti nell'articolo 967, la somma spettante a ciascuno e'  ridotta
proporzionalmente fino a concorrenza complessiva dei limiti stessi.