Art. 969.
(Riduzione proporzionale dei crediti).
Quando l'ammontare complessivo del risarcimento dovuto ai terzi,
che hanno sofferto danni nello stesso accidente, supera i limiti
previsti nell'articolo 967, la somma spettante a ciascuno e' ridotta
proporzionalmente fino a concorrenza complessiva dei limiti stessi.