(Codice della navigazione-art. 971)
                              Art. 971. 
          (Esclusione della limitazione del risarcimento). 
 
  La limitazione del risarcimento prevista nell'articolo 967  non  ha
luogo: 
  a) quando, avendo il danneggiato provato il dolo o la  colpa  grave
dell'esercente o dei suoi  dipendenti  e  preposti,  l'esercente  non
provi che il danno deriva da errore di pilotaggio, di condotta  o  di
navigazione; 
  b) quando, avendo il danneggiato provato il dolo o la  colpa  grave
dei dipendenti e preposti, l'esercente non provi che egli aveva preso
le misure necessarie per evitare il danno; 
  c) quando l'esercente  non  ha  contratta  o  mantenuta  in  vigore
l'assicurazione   disposta   nell'articolo   798,    ovvero    quando
l'assicurazione non copre la responsabilita' dell'esercente,  con  le
modalita' e nei limiti previsti dagli articoli precedenti.