Art. 971.
(Esclusione della limitazione del risarcimento).
La limitazione del risarcimento prevista nell'articolo 967 non ha
luogo:
a) quando, avendo il danneggiato provato il dolo o la colpa grave
dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, l'esercente non
provi che il danno deriva da errore di pilotaggio, di condotta o di
navigazione;
b) quando, avendo il danneggiato provato il dolo o la colpa grave
dei dipendenti e preposti, l'esercente non provi che egli aveva preso
le misure necessarie per evitare il danno;
c) quando l'esercente non ha contratta o mantenuta in vigore
l'assicurazione disposta nell'articolo 798, ovvero quando
l'assicurazione non copre la responsabilita' dell'esercente, con le
modalita' e nei limiti previsti dagli articoli precedenti.