(Codice della navigazione-art. 972)
                              Art. 972. 
         (Casi di inapplicabilita' delle norme precedenti). 
 
  Le disposizioni che  precedono  non  sono  applicabili  quando  tra
l'esercente e il danneggiato la responsabilita'  e'  regolata  da  un
contratto di lavoro o di trasporto, o da altro contratto.