Art. 973.
(Prescrizione).
Il diritto di risarcimento per danni a terzi sulla superficie si
prescrive col decorso di un anno dal giorno in cui il danno si e'
prodotto.
Tuttavia, se il danneggiato provi di essersi trovato
nell'impossibilita' di aver notizia del danno o di identificarne il
responsabile, il termine decorre dal giorno di tale notizia o
dell'identificazione. Ma in ogni caso il diritto si prescrive col
decorso di tre anni dal giorno in cui il danno si e' prodotto.