(Codice della navigazione-art. 973)
                              Art. 973. 
                           (Prescrizione). 
 
  Il diritto di risarcimento per danni a terzi  sulla  superficie  si
prescrive col decorso di un anno dal giorno in cui  il  danno  si  e'
prodotto. 
 
  Tuttavia,   se   il   danneggiato   provi   di   essersi    trovato
nell'impossibilita' di aver notizia del danno o di  identificarne  il
responsabile, il  termine  decorre  dal  giorno  di  tale  notizia  o
dell'identificazione. Ma in ogni caso il  diritto  si  prescrive  col
decorso di tre anni dal giorno in cui il danno si e' prodotto.