Art. 593. (Art. 134 del Testo Unico) ATRAVERSAMENTO PRESSO LE INTERSEZIONI Nel crocevia i pedoni debbono servirsi degli appositi attraversamenti pedonali siti nei bracci di strada adiacenti al crocevia, senza comunque effettuare l'attraversamento diagonale. Nei crocevia regolati da agenti o da semafori i pedoni sono tenuti al rispetto delle segnalazioni come tutti gli altri utenti della strada.