(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 593)
                Art. 593. (Art. 134 del Testo Unico) 
                ATRAVERSAMENTO PRESSO LE INTERSEZIONI 

 
  Nel   crocevia   i   pedoni   debbono   servirsi   degli   appositi
attraversamenti pedonali siti  nei  bracci  di  strada  adiacenti  al
crocevia, senza comunque effettuare l'attraversamento diagonale.  Nei
crocevia regolati da agenti o da semafori i  pedoni  sono  tenuti  al
rispetto delle segnalazioni come tutti gli altri utenti della strada.