(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 594)
                Art. 594. (Art. 134 del Testo Unico) 
              COMPORTAMENTO PRESSO GLI ATTRAVERSAMENTI 

 
  E' vietato ai pedoni sostare sul marciapiedi in  prossimita'  degli
attraversamenti pedonali,  a  meno  che  non  siano  in  procinto  di
attraversare od in attesa del segnale permissivo. 
  Qualora il  passaggio  pedonale  sia  suddiviso  in  due  parti  da
un'isola di protezione,  si  devono  considerare  le  due  parti  del
passaggio come due passaggi indipendenti. 
  Durante l'attraversamento dei passaggi pedonali, i  pedoni  debbono
tenere la loro sinistra.