(CODICE CIVILE-art. 909)
                              Art. 909. 
 
             (Diritto sulle acque esistenti nel fondo). 
 
  Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le  acque  in
esso esistenti, salve le disposizioni delle  leggi  speciali  per  le
acque pubbliche e per le acque sotterranee. 
 
  Egli puo' anche disporne a favore  d'altri,  qualora  non  osti  il
diritto di terzi; ma, dopo essersi  servito  delle  acque,  non  puo'
divertirle in danno d'altri fondi.