(CODICE CIVILE-art. 910)
                              Art. 910. 
 
       (Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo). 
 
  Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un'acqua non
pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha  diritto,
puo', mentre essa trascorre, farne uso  per  l'irrigazione  dei  suoi
terreni e per l'esercizio delle sue industrie, ma deve restituire  le
colature e gli avanzi al corso ordinario.