(CODICE CIVILE-art. 911)
                              Art. 911. 
 
             (Apertura di nuove sorgenti e altre opere). 
 
  Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o  aste  di  fonte  e  in
genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo  o  costruire
canali o acquedotti, oppure scavarne,  profondarne  o  allargarne  il
letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la  forma,  deve,
oltre le distanze stabilite  nell'art.  891,  osservare  le  maggiori
distanze ed eseguire le opere che siano  necessarie  per  non  recare
pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o
acquedotti preesistenti e destinati  all'irrigazione  dei  terreni  o
agli usi domestici o industriali.