(CODICE CIVILE-art. 913)
                              Art. 913. 
 
                        (Scolo delle acque). 
 
  Il fondo inferiore e' soggetto a ricevere le acque  che  dal  fondo
piu' elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta  l'opera
dell'uomo. 
 
  Il proprietario del fondo inferiore non puo' impedire questo scolo,
ne' il proprietario del fondo superiore puo' renderlo piu' gravoso. 
 
  Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si
rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque,
e'  dovuta  un'indennita'  al  proprietario  del  fondo  a   cui   la
modificazione stessa ha recato pregiudizio.