(CODICE CIVILE-art. 915)
                              Art. 915. 
 
                  (Riparazione di sponde e argini). 
 
  Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle  acque
siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per  la
naturale  variazione  del  corso  delle  acque  si  renda  necessario
costruire nuovi argini o ripari, e  il  proprietario  del  fondo  non
provveda sollecitamente a ripararli  o  a  costruirli,  ciascuno  dei
proprietari  che  hanno  sofferto  o  possono  ricevere  danno   puo'
provvedervi, previa autorizzazione del pretore, che provvede  in  via
d'urgenza. 
 
  Le opere devono essere eseguite in modo  che  il  proprietario  del
fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto  quello
temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse.