(CODICE CIVILE-art. 917)
                              Art. 917. 
 
        (Spese per la riparazione, costruzione o rimozione). 
 
  Tutti i proprietari, ai quali torna  utile  che  le  sponde  e  gli
argini siano conservati o costruiti e gli  ingombri  rimossi,  devono
contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno  ne
ritrae. 
 
  Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque
o  l'ingombro  nei  loro  corsi  deriva  da  colpa  di   alcuno   dei
proprietari,  le  spese  di  conservazione,  di  costruzione   o   di
riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in igni  caso  il
risarcimento dei danni.