(CODICE CIVILE-art. 918)
                              Art. 918. 
 
                        (Consorzi volontari). 
 
  Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini  che
vogliano riunire e usare in comune le acque  defluenti  dal  medesimo
bacino di alimentazione o da bacini contigui. 
 
  L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio  devono
risultare da atto scritto. 
 
  Il  regolamento  del  consorzio  e'  deliberato  dalla  maggioranza
calcolata in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua.