(CODICE CIVILE-art. 921)
                              Art. 921. 
 
                        (Consorzi coattivi). 
 
  Nel caso indicato dall'art. 918, il  consorzio  puo'  anche  essere
costituito d'ufficio dall'autorita'  amministrativa,  allo  scopo  di
provvedere a una migliore utilizzazione delle acque. 
 
  Per le forme di costituzione e il  funzionamento  si  osservano  le
norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario. 
 
  Il consorzio puo' anche procedere  all'espropriazione  dei  singoli
diritti, mediante il pagamento delle dovute indennita'.