Art. 653 Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi straordinari per i ruoli normali 1. Gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato un anno di servizio e che sono in possesso di diploma di laurea, e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali di cui all'articolo 652, sempre che gli stessi non superino: a) il 40° anno d'eta', se ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare; b) il 34° anno di eta' se ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 2. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito. 3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali provenienti dalle forze di completamento sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.