Art. 653 
Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi straordinari per 
                           i ruoli normali 
 
1. Gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato un anno di
servizio e che sono in possesso di diploma di laurea, e gli ufficiali
inferiori  delle  forze  di  completamento  possono  partecipare   ai
concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali di cui
all'articolo 652, sempre che gli stessi non superino: 
a) il 40° anno d'eta', se  ufficiali  dell'Esercito  italiano,  della
Marina militare o dell'Aeronautica militare; 
b) il 34° anno di eta' se ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 
2. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma  prefissata
costituisce titolo ai fini  della  formazione  delle  graduatorie  di
merito. 
3.  Al  termine  dei  prescritti  corsi  formativi,   gli   ufficiali
provenienti dalle forze di completamento sono iscritti in ruolo,  con
il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.