Art. 736 
 
Presentazione e visite all'atto dell'assunzione di comando o incarico 
 
1. L'ufficiale o  il  sottufficiale  che  assume  quale  titolare  un
comando o la direzione di un servizio  e'  presentato  ai  dipendenti
secondo le particolari norme in vigore presso ciascuna Forza armata o
Corpo armato. 
2. Di norma l'ufficiale o il sottufficiale destinato  a  un  comando,
unita' o servizio: 
a) e' presentato ai propri dipendenti dal superiore diretto; 
b) deve effettuare le previste visite di dovere e di  cortesia  nelle
circostanze  e  secondo   le   modalita'   prescritte   in   appositi
regolamenti.