Art. 736 Presentazione e visite all'atto dell'assunzione di comando o incarico 1. L'ufficiale o il sottufficiale che assume quale titolare un comando o la direzione di un servizio e' presentato ai dipendenti secondo le particolari norme in vigore presso ciascuna Forza armata o Corpo armato. 2. Di norma l'ufficiale o il sottufficiale destinato a un comando, unita' o servizio: a) e' presentato ai propri dipendenti dal superiore diretto; b) deve effettuare le previste visite di dovere e di cortesia nelle circostanze e secondo le modalita' prescritte in appositi regolamenti.