Art. 234. E' vietato impiegare i nastri trasportatori per la circolazione del personale. Gli impianti destinati al trasporto dei materiali nella gallerie, nei piani inclinati e nei pozzi non possono essere adoperati per la circolazione del personale, se non sono attrezzati a tale scopo, salvo che per esigenze di vigilanza o manutenzione degli impianti predetti, ovvero in caso di emergenza. In tali casi il macchinista deve essere preavvertito nei modi di cui all'art. 205 secondo comma.