Art. 234. 
 
  E' vietato impiegare i nastri trasportatori per la circolazione del
personale. 
  Gli impianti destinati al trasporto dei materiali  nella  gallerie,
nei piani inclinati e nei pozzi non possono essere adoperati  per  la
circolazione del personale, se non  sono  attrezzati  a  tale  scopo,
salvo che per esigenze di vigilanza  o  manutenzione  degli  impianti
predetti, ovvero in caso di emergenza. In tali  casi  il  macchinista
deve essere preavvertito nei modi di cui all'art. 205 secondo comma.