Art. 561. 
                     Rinvio alla contrattazione 
 
  1. In materia di diritti e doveri e  di  disciplina  del  personale
amministrativo, tecnico e ausiliario,  per  quanto  non  diversamente
disposto dai contratti collettivi da stipulare ai sensi  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  e  successive  modificazioni,  si
applicano le disposizioni recate dagli articoli che seguono. 
 
          Nota all'art. 561:
             - Per il D.Lgs. n. 29/1993 ed i contratti collettivi  da
          stipulare in base ad esso si veda la nota all'art. 404.