Art. 563. Congedi straordinari e aspettative 1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, come modificate dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato parlamentare e' disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concesse dal direttore didattico o dal preside.
Note all'art. 563: - L'art. 3 della legge n. 537/1993 che ha modificato il testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, cosi' recita in materia di congedi straordinari: "37. Il terzo comma dell'art. 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: 'In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni'. 38. I tre giorni di permesso mensile di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'art. 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo. 39. Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: 'Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario'. 40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano ai lavoratori per i quali e' previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate dall'art. 6 del decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministro della sanita' nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti. 41. Le disposizioni di cui al comma 37, 38 e 39 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorche' i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. 42. Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29". - Le disposizioni che il testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957 reca in materie di aspettative sono le seguenti: "Art. 66. (Cause dell'aspettativa). - L'impiegato puo' essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermita' o per motivi di famiglia. Il collocamento in aspettativa e' disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza e' attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Puo' anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermita'; in tale caso l'impiegato puo' chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa. Non puo' in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa". "Art. 67. (Aspettativa per servizio militare). - L'impiegato chiamato alle armi per adempiere gli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario e' collocato in aspettativa per servizio militare, senza assegni. L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace e' collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'impiegato richiamato lo stipendio piu' favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto. Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza". "Art.68. (Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo per perdita della integrita' fisica dipendente da causa di servizio). - L'aspettativa per infermita' e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, la esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa. L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non puo' potrarsi per piu' di diciotto mesi. L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari. Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa, il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennita' per prestazioni di lavoro straordinario. Per infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresi', a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonche' un equo indennizzo per la perdita della integrita' fisica eventualmente subita dall'impiegato. Avverso le deliberazioni del collegio medico e delle commissioni mediche ospedaliere, di cui ai rr.dd. 5 novembre 1895, n. 603 e 15 aprile 1928, n. 1029, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo, previsti dal presente articolo, gli impiegati possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati". "Art. 69. (Aspettativa per motivi di famiglia). - L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio. L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facolta', per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta. L'aspettativa puo' in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio. Il periodo di aspettativa non puo' eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa". "Art. 70. (Cumulo di aspettative). - Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermita' non puo' superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. Per motivi di particolare gravita' il consiglio di amministrazione puo' consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi". - L'art. 71 del D. Lgs. n. 29/1993 cosi' recita: "Art. 71. - 1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettivativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. 2. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti di questa le Camere ed i consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 31 marzo 1993. 5. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui comi 1, 2 e 3 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.