(Codice della navigazione-art. 974)
                              Art. 974. 
  (Danni da urto, per spostamento di aria od altra causa analoga). 
 
  In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in  volo
e una nave in movimento si applicano  gli  articoli  482  a  487.  Le
stesse  norme  si  applicano  quando  i  danni  sono   cagionati   da
spostamento di  aria  od  altra  causa  analoga,  anche  se  tra  gli
aeromobili in volo o tra l'aeromobile in volo e la nave in  movimento
non vi e' stata collisione materiale. 
 
  Ai fini del comma precedente, l'aeromobile  si  considera  in  volo
dall'inizio delle manovre  per  l'involo  al  termine  di  quelle  di
approdo.