Art. 974. (Danni da urto, per spostamento di aria od altra causa analoga). In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli 482 a 487. Le stesse norme si applicano quando i danni sono cagionati da spostamento di aria od altra causa analoga, anche se tra gli aeromobili in volo o tra l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi e' stata collisione materiale. Ai fini del comma precedente, l'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.