Art. 975.
(Limite del risarcimento).
Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente e' limitato per
ogni accidente ad una somma di lire trecento per chilogramma del peso
dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni
del certificato di navigabilita' o di collaudo.
Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile e'
inferiore a settecentocinquantamila lire o superiore a due milioni
cinquecentomila lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali
somme. Se trattasi di aeromobile da turismo o di aliante, il limite
minimo e' ridotto a trecentomila lire.