(Codice della navigazione-art. 975)
                              Art. 975. 
                     (Limite del risarcimento). 
 
  Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente e'  limitato  per
ogni accidente ad una somma di lire trecento per chilogramma del peso
dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le  indicazioni
del certificato di navigabilita' o di collaudo. 
 
  Quando  la  somma  fissata  in  base  al  peso  dell'aeromobile  e'
inferiore a settecentocinquantamila lire o superiore  a  due  milioni
cinquecentomila lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali
somme. Se trattasi di aeromobile da turismo o di aliante,  il  limite
minimo e' ridotto a trecentomila lire.