(Codice della navigazione-art. 978)
                              Art. 978. 
        (Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto). 
 
  Nei casi previsti nell'articolo 974, quando siano danneggiati terzi
sulla superficie, anche per causa di forza  maggiore,  gli  esercenti
degli aeromobili rispondono solidalmente. 
 
  Nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce
secondo  la  gravita'  delle  colpe  rispettivamente  commesse  dagli
esercenti  stessi  o  dai  loro  dipendenti  e  preposti,  e  secondo
l'entita' delle conseguenze di tali colpe; ovvero  si  ripartisce  in
parti uguali se il danno e' prodotto da forza maggiore o se, date  le
circostanze, non e' possibile accertare l'esistenza di  colpa  ovvero
la  gravita'  delle  colpe  rispettive  e  l'entita'  delle  relative
conseguenze.