Art. 978.
(Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto).
Nei casi previsti nell'articolo 974, quando siano danneggiati terzi
sulla superficie, anche per causa di forza maggiore, gli esercenti
degli aeromobili rispondono solidalmente.
Nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce
secondo la gravita' delle colpe rispettivamente commesse dagli
esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti, e secondo
l'entita' delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in
parti uguali se il danno e' prodotto da forza maggiore o se, date le
circostanze, non e' possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero
la gravita' delle colpe rispettive e l'entita' delle relative
conseguenze.