Art. 979.
(Decadenza e prescrizione del diritto di regresso).
L'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri
obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione
ricevuta dal terzo danneggiato.
Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal
giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.