(Codice della navigazione-art. 979)
                              Art. 979. 
         (Decadenza e prescrizione del diritto di regresso). 
 
  L'esercente  decade  dal  diritto  di  regresso  verso  gli   altri
obbligati se non notifica a  costoro  entro  tre  mesi  l'intimazione
ricevuta dal terzo danneggiato. 
 
  Il diritto medesimo si prescrive con il  decorso  di  un  anno  dal
giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.