(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 595)
                Art. 595. (Art. 137 del Testo Unico) 
                         SEGNALE DISTINTIVO 

 
  Il segnale distintivo previsto dall'art. 137  del  Testo  Unico  e'
quello  stabilito  con  decreto  24  luglio  1957  del  Ministro  per
l'interno di concerto col Ministro per i lavori pubblici e quello per
i trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 3  agosto
1957 e successive modificazioni.