(CODICE CIVILE-art. 922)
                              Art. 922. 
 
                         (Modi di acquisto). 
 
  La proprieta' si acquista  per  occupazione,  per  invenzione,  per
accessione,  per  specificazione,  per  unione  o  commistione,   per
usucapione, per effetto di contratti,  per  successione  a  causa  di
morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.