Art. 656 
   Posti destinati al personale appartenente al ruolo marescialli 
 
1. La percentuale di posti destinati  al  personale  appartenente  al
ruolo  dei  marescialli  per  l'accesso  ai  ruoli   speciali   degli
ufficiali, di cui all'articolo 655, non puo' essere inferiore  al  50
per cento; i posti eventualmente rimasti scoperti  sono  devoluti  in
aumento a quelli destinati alle altre categorie.