Art. 657 Alimentazione straordinaria del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare 1. Ferme restando le dotazioni organiche stabilite nel presente codice, il Ministero della difesa ha facolta' di indire annualmente concorsi per titoli ed esami per l'immissione degli ufficiali di complemento, esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea ai sensi dell'articolo 943, comma 2, nel ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare. I concorsi sono espletati secondo le modalita' di cui alla sezione IV del presente capo. 2. All'atto del transito nel ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare degli ufficiali di cui al comma 1, e' applicata una detrazione d'anzianita' di due anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. I vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata e a parita' di anzianita' secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di grado.