Art. 657
Alimentazione   straordinaria   del   ruolo   speciale   delle   armi
                      dell'Aeronautica militare

1.  Ferme  restando  le  dotazioni  organiche  stabilite nel presente
codice,  il  Ministero della difesa ha facolta' di indire annualmente
concorsi  per  titoli  ed  esami  per l'immissione degli ufficiali di
complemento,  esonerati  dal  pilotaggio o dalla navigazione aerea ai
sensi  dell'articolo  943,  comma  2,  nel  ruolo speciale delle armi
dell'Aeronautica  militare.  I  concorsi  sono  espletati  secondo le
modalita' di cui alla sezione IV del presente capo.
2.   All'atto   del   transito   nel   ruolo   speciale   delle  armi
dell'Aeronautica  militare  degli  ufficiali  di  cui  al comma 1, e'
applicata  una detrazione d'anzianita' di due anni, senza effetto sul
trattamento  economico  percepito.  I  vincitori  dei  concorsi  sono
iscritti  in  ruolo,  con  l'anzianita'  di  grado  rideterminata e a
parita' di anzianita' secondo l'ordine della graduatoria concorsuale,
dopo  i  pari  grado  dei  ruoli  speciali  aventi  uguale o maggiore
anzianita' di grado.